La manutenzione degli impianti termici e le zone climatiche
Gli interventi di manutenzione degli impianti termici sono sottoposti a una normativa regionale che indica la frequenza e le opere necessarie per l’accensione. L’avviamento annuale della caldaia dipende, inoltre, dalla fascia climatica assegnata all’area geografica. Ad esempio, la norma prevede che gli impianti installati nella zona A (Sud Italia e Isole) possano essere accesi dal primo dicembre al quindici marzo (per sei ore al giorno). Diversamente, in Lombardia (zona E), questi funzioneranno dal quindici ottobre al quindici aprile per quattordici ore al giorno. Le disposizioni prevedono, inoltre, una serie di attività manutentive obbligatorie tese a garantire la sicurezza degli impianti termici. Queste non devono essere confuse con l’analisi dei fumi e il rilascio del Bollino Blu o Verde. La manutenzione periodica è fondamentale per ottimizzare le prestazioni dell’impianto.
La norma sulla manutenzione impianto termico
Scadenze per la manutenzione degli impianti inferiori a 35 kW
La frequenza delle attività di manutenzione della caldaia con potenza inferiore o uguale a 35 kW dipende dal tipo di impianto. Di seguito, il dettaglio delle scadenze previste in Lombardia.
- Caldaia a biomassa o combustibile liquido: controllo ogni anno
- Caldaia a metano o GPL installata da più di 8 anni: controllo ogni 2 anni
- Caldaia a metano o GPL installata da meno di 8 anni, con camera stagna di tipo C: controllo ogni 4 anni
- Caldaia con camera stagna di tipo B o munite di generatore di calore ad acqua calda con focolare aperto e installate all’interno di locali abitati: controllo ogni 2 anni.
Scadenze per la manutenzione degli impianti superiori a 35 kW
Spesso gli impianti termici di condomini, grandi strutture industriali o commerciali sono di potenza superiore ai 35 kW. Questi dispositivi sono regolati da un calendario differente.
- Caldaia a combustibile solido o liquido con potenza tra 5 e 116,3 kW: ogni anno
- Caldaia con potenza superiore a 116,3 kW: ogni anno (il rilevamento del rendimento dovrà essere effettuato anche a metà stagione)
- Caldaia a metano o GPL con potenza tra 5 e 35 kW: ogni due anni
- Caldaia a metano o GPL con potenza tra 35 e 350 kW: ogni anno
- Caldaia a metano o GPL con potenza superiore a 350 kW: ogni anno(il rilevamento del rendimento dovrà essere effettuato anche a metà stagione).
Le attività di manutenzione delle caldaie
Durante la manutenzione dell’impianto termico, vengono svolte una serie di attività tese a monitorare la sicurezza e il corretto funzionamento della caldaia. Attraverso l’analisi visiva e i test di funzionamento, il tecnico si accerta che l’impianto lavori come previsto da libretto. In particolare si occupa in prima persona della pulizia del bruciatore e dello scambiatore, del controllo della tenuta e dei filtri, della verifica sul tiraggio dei fumi, delle verifiche sul sistema di ventilazione dell’ambiente.
L’analisi dei fumi e il rilascio del bollino
Oltre alle attività manutentive appena indicate, è indispensabile che la caldaia a gas, a combustibile liquido o solido sia sottoposta a verifiche per l’analisi dei fumi. Nello specifico, gli impianti con potenza inferiore a 35 kW devono rispettare gli standard del Bollino Verde. Mentre, quelli fra 35 kW e 350 kW sono regolati dai parametri per ottenere il Bollino Blu. In caso di sistemi a metano o GPL, la verifica deve essere effettuata ogni quattro anni. Diversamente, quelli a combustibile liquido o solido vengono controllati ogni due anni. Per le caldaie superiori a 100 kW, la scadenza è annuale.